Tregua Fiscale 2023
La Finanziaria 2023 contiene numerose misure per la definizione dei rapporti con l'Amministrazione finanziaria nelle diverse fasi fino al contenzioso.
AGEVOLAZIONI PRE-CONTENZIOSO
1. la definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni;
2. la regolarizzazione delle irregolarità formali;
3. il "ravvedimento speciale" delle violazioni riferite alle dichiarazioni relative al 2021 e anni precedenti;
4. la riproposizione di alcune misure in materia di riscossione, quali lo stralcio dei carichi fino a € 1.000 affidati all'Agente della riscossione nel periodo 2000 - 2015 e la c.d. "rottamazione-quater" delle cartelle di pagamento relative a carichi affidati all'Agente della riscossione dall'1.1.2000 al 30.6.2022.
AGEVOLAZIONI CONTENZIOSO
• la definizione agevolata degli atti di accertamento;
• alcune misure finalizzate alla chiusura delle controversie tributarie (definizione / conciliazione giudiziale delle liti pendenti, rinuncia alle liti in Cassazione);
• la regolarizzazione dell'omesso versamento delle rate dovute a seguito degli istituti definitori;
1. AVVISI BONARI
È confermata la possibilità di definire le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta in corso al 31.12.2019, 31.12.2020 e 31.12.2021 (in generale, 2019, 2020 e 2021), risultanti dalle comunicazioni di irregolarità (dichiarato e non versato) per le quali il termine di pagamento non è ancora scaduto all'1.1.2023, ovvero recapitate successivamente a tale data.
A tal fine è richiesto il pagamento, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione (a pena di inefficacia della definizione):
• delle imposte / contributi previdenziali dovuti;
• degli interessi / somme aggiuntive;
• della sanzione ridotta del 3% (in luogo 10%), senza alcuna riduzione delle imposte non versate / versate in ritardo.
Inoltre, le somme risultanti dalle comunicazioni di irregolarità (a prescindere dal periodo d'imposta cui si riferiscono) il cui pagamento rateale è ancora in corso all'1.1.2023, possono essere definite con il pagamento del debito residuo a titolo di imposte / contributi previdenziali, interessi / somme aggiuntive nonché della sanzione sempre ridotta del 3%.
Gli importi dovuti possono essere rateizzati in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo a prescindere dal relativo ammontare (in precedenza per importi superiori a € 5.000 la rateizzazione era consentita in un massimo di 8 rate trimestrali).
2. REGOLARIZZAZIONE IRREGOLARITÀ FORMALI
È confermata la possibilità di regolarizzare le irregolarità / infrazioni / inosservanze degli obblighi o adempimenti di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini IRPEF / IRES / IRAP e IVA e sul relativo pagamento, commesse fino al 31.10.2022. Le irregolarità consistono nella mancata emissione di fatture, ricevute e scontrini fiscali, lipe, che sono definibili solo quando non hanno inciso sulla corretta determinazione del tributo; possono essere definite solo qualora l’imposta risulti assolta e non anche quando la violazione ha avuto effetti sulla determinazione e sul pagamento dell’imposta dovuta.
Al fine del perfezionamento della regolarizzazione sono richiesti:
•la rimozione dell'irregolarità / omissione;
•il versamento di € 200 per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni, da effettuare in 2 rate di pari importo entro il 31.3.2023 e il 31.3.2024.
È demandata all'Agenzia delle Entrate l'emanazione delle disposizioni attuative della novità in esame.
3. RAVVEDIMENTO SPECIALE VIOLAZIONI TRIBUTARIE
É confermata, con riferimento ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, la regolarizzazione (c.d. "ravvedimento speciale") delle violazioni riferite alle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31.12.2021 (in generale, 2021) e a periodi d'imposta precedenti.
Al fine della regolarizzazione è richiesto il versamento di 1/18 del minimo della sanzione, oltre all'imposta e agli interessi.
Il versamento può essere effettuato in unica soluzione ovvero in 8 rate trimestrali di pari importo, con scadenza della prima rata il 31.3.2023; sulle rate successive, da corrispondere entro il 30.6, 30.9, 20.12 e 31.3 di ciascun anno, sono dovuti gli interessi, la cui misura, in sede di approvazione, è stata fissata al 2%, in luogo della misura del tasso legale.
La regolarizzazione si perfeziona con:
• la rimozione dell'irregolarità / omissione;
• il versamento entro il 31.3.2023 di quanto dovuto / prima rata.
Il "ravvedimento speciale":
• è consentito per le violazioni non ancora contestate alla data di versamento di quanto dovuto / prima rata, con atto di liquidazione, accertamento o recupero, di contestazione / irrogazione delle sanzioni, compresi gli avvisi bonari ex art. 36-ter, DPR n. 600/73;
• è escluso per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite / detenute all'estero.
È demandata all'Agenzia delle Entrate l'emanazione delle disposizioni attuative della novità in esame.
4. STRALCIO CARICHI ENTI DIVERSI E ROTTAMAZIONE QUATER
In sede di approvazione è stato introdotto lo stralcio automatico, limitatamente alle somme dovute all'1.1.2023 a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo / di mora e sanzioni, dei debiti:
• di importo residuo all'1.1.2023 fino a € 1.000, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni;
• risultanti dai singoli carichi affidati all'Agente della riscossione, da parte degli Enti diversi dalle Amministrazioni statali / Agenzie fiscali / Enti pubblici previdenziali, nel periodo 2000 - 2015.
É confermata l'introduzione della nuova definizione agevolata delle cartelle di pagamento, c.d. "rottamazione-quater", con riferimento ai carichi affidati all'Agente della riscossionedall'1.1.2000 al 30.6.2022.
La possibilità di estinguere il debito, senza sanzioni, interessi (anche di mora), somme aggiuntive e somme maturate a titolo di aggio, effettuando il pagamento integrale o rateale, riguarda le somme:
• affidate all'Agente della riscossione a titolo di capitale;
• maturate a favore dell'Agente della riscossione a titolo di rimborso spese per procedure esecutive / notifica della cartella di pagamento.
Al fine della determinazione di quanto dovuto, sono considerati esclusivamente gli importi già versati a titolo di capitale compresi nei carichi affidati, nonché di rimborso delle spese.
Inoltre, possono essere estinti, anche se con riferimento ad essi si è determinata l'inefficacia della relativa definizione, i debiti relativi a carichi affidati all'Agente della riscossione nel periodo 2000 - 2017 (oggetto di tutte le precedenti rottamazioni) delle dichiarazioni riguardanti:
• la definizione agevolata dei carichi affidati dal 2000 al 2016 ("rottamazione" ex art. 6, comma 2, DL n. 193/2016);
• la definizione agevolata dei carichi affidati dal 2000 al 2016 e dall'1.1 al 30.9.2017 ("rottamazione-bis" ex art. 1, comma 5, DL n. 148/2017);
• la definizione agevolata dei carichi affidati dal 2000 al 2017 ("rottamazione-ter" ex art. 3, comma 5, DL n. 119/2018);
• la definizione agevolata dei carichi affidati dal 2000 al 2017 a favore delle persone fisiche in grave e comprovata situazione di difficoltà economica ("saldo e stralcio" ex art. 1, comma 189, Legge n. 145/2018);
• la riapertura della definizione agevolata dei carichi affidati dal 2000 al 2017 ("rottamazione-ter" e "saldo e stralcio" ex art. 16-bis, commi 1 e 2, DL n. 34/2019).
L'Agente della riscossione fornisce al debitore, nell'area riservata del proprio sito Internet, i dati necessari per l'individuazione dei carichi definibili.
MODALITÀ DI ADESIONE
Il soggetto interessato deve manifestare all'Agente della riscossione la volontà di avvalersi della definizione agevolata mediante un'apposita dichiarazione da presentare:
• entro il 30.4.2023 (entro tale termine è possibile integrare una dichiarazione già presentata);
• utilizzando l'apposito modello.
Nella dichiarazione va indicato, tra l'altro, il numero di rate scelto e la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, con l'impegno a rinunciare a tali giudizi.
L'estinzione del giudizio richiede l'effettivo perfezionamento della definizione e la produzione in giudizio della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in mancanza il Giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.
PAGAMENTO DELLE SOMME DOVUTE
Entro il 30.6.2023 l'Agente comunica al debitore quanto dovuto per la definizione, l'importo delle singole rate nonché giorno e mese di scadenza delle stesse.
Come accennato, il pagamento di quanto dovuto può essere effettuato:
• in unica soluzione entro il 31.7.2023;
• in un massimo di 18 rate di pari importo. In tal caso:
-la prima e seconda rata, ciascuna pari al 10% delle somme complessivamente dovute, va corrisposta rispettivamente entro il 31.7.2023 e 30.11.2023. Le restanti rate, di pari ammontare, devono essere versate entro il 28.2, 31.5, 31.7 e 30.11 di ogni anno, a decorrere dal 2024. Dall'1.8.2023 sulle rate sono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo;
-non è applicabile la dilazione ex art. 19, DPR n. 602/73 prevista in caso di temporanea situazione di obiettiva difficoltà del contribuente.
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