Rottamazione
La legge n. 197/2022 (legge di bilancio 2023) ha stabilito importanti novità in materia di riscossione:
saldo e stralcio (annullamento automatico entro il 31/03/2023) dei debiti di importo residuo fino a 1.000 euro senza alcuna richiesta da parte del contribuente per i debiti affidati tra il 01/01/2020 e il 31/12/2015;
nuova definizione agevolata c.d. “rottamazione-quater” che riguarda i carichi affidati all’Agente della riscossione dall’ 01/01/2000 al 30/06/2022 (bisognerà verificare la data di consegna del ruolo all’Agenzia della Riscossione che è antecedente alla data di notifica al contribuente).
ROTTAMAZIONE QUATER
Rientrano tutti i carichi tributari e i contributi previdenziali tranne alcune casistiche particolari (es multe e sanzioni a seguito di condanne penali, somme per il recupero degli aiuti di stato ecc.).
Rientrano nella rottamazione anche gli accertamenti dei Comuni (es per l’IMU) ma solo se si avvalgono dell’Agenzia della Riscossione; infatti, molti Comuni si avvalgono di altri concessionari locali.
Per quanto riguarda i debiti verso le casse previdenziali valuteremo la singola casistica.
Il beneficio è lo stralcio delle sanzioni e degli interessi, per le sanzioni del codice della strada invece il beneficio è lo stralcio dei soli interessi e aggi.
Un altro beneficio della rottamazione è che il debitore non è più considerato moroso nei confronti dell’Erario, non possono essere iniziate azioni cautelari quali fermi, ipoteche, pignoramenti. Rimangono in essere i fermi e le ipoteche già in essere. Inoltre, il DURC potrà essere rilasciato.
La domanda deve essere presentata entro il 30/04/2023 mediante l’applicazione predisposta dall’Agenzia della Riscossione sul proprio sito. La domanda deve essere presentata direttamente dal contribuente e non è necessario essere in possesso dello SPID.
Nella domanda bisognerà decidere e indicare quali cartelle inserire tra i debiti da rottamare.
Potranno essere compresi anche i debiti per i quali è presente una rateizzazione in corso.
Inoltre, potranno essere riammessi i debitori delle precedenti rottamazioni anche se decaduti per mancato pagamento delle rate.
L’ Agenzia della riscossione invierà l’accoglimento unitamente ai moduli di pagamento oppure il diniego della domanda entro il 30/06/2023.
Il debito potrò poi essere rateizzato in massimo 18 rate (5 anni) con un tasso di interesse pari al 2% annuo oppure pagato in un’unica soluzione entro il 31/07/2023.
In caso di versamento rateale le scadenze saranno le seguenti:
Le prime due rate dovranno avere un importo pari, ciascuna, al 10% delle somme dovute e dovranno essere pagate entro il 31/07/2023 e il 30/11/2023;
Le restanti 16 rate avranno scadenza 28/02-31/05-31/07-30/11 a decorrere dal 2024.
Il tardivo/insufficiente/omesso versamento preclude i benefici della rottamazione.
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