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Legge di Bilancio 2023: tassazione IRPEF dimezzata sui premi di risultato

Innanzitutto, va ricordato che la Legge di bilancio 2023 (art. 1 comma 63 della Legge 197/2022) ha “temporaneamente” dimezzato il prelievo IRPEF sui premi di produttività. E infatti stabilito che:

«Per i premi e le somme erogati nell'anno 2023, l'aliquota dell'imposta sostitutiva sui premi di produttività, di cui all'articolo 1, comma 182, della legge 28 dicembre 2015, n.208 (Legge di stabilità 2016) è ridotta dal 10 al 5 per cento».

L’agevolazione fiscale spetta secondo un criterio di cassa (premi corrisposti nel 2023), a prescindere dal periodo di maturazione del premio di risultato.

Solo per le somme corrisposte nel 2023, infatti, è ridotta dal 10 al 5% l’imposta sostitutiva applicata dal datore di lavoro e, dallo stesso, versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello della manifestazione finanziaria della retribuzione.

Di conseguenza, salvo eventuali proroghe, per i premi erogati nel corso del 2024 l’imposta sostitutiva ritorna nella misura ordinaria del 10%.

Restano, per altro, immutate le condizioni di accesso all’agevolazione previste dalla Legge di stabilità 2016 e commentate in successive interpretazioni di prassi.

L’imposta sostitutiva è applicabile fino a un totale di 3mila euro, elevato a 4mila per le imprese che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro.

La misura riguarda i dipendenti del settore privato che nello scorso anno 2022, con contratto di lavoro subordinato sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, hanno percepito un reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a 80mila euro.

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