L’indennità € 200/ 350 per Commercianti/ Artigiani/ Professionisti
Tra le misure introdotte dal c.d. “Decreto Aiuti” è previsto il riconoscimento di un’indennità una tantum, pari a € 200, a favore dei seguenti soggetti:
– commercianti / artigiani iscritti all’IVS;
– coltivatori diretti, coloni, mezzadri e IAP;
– professionisti iscritti alla Gestione separata INPS;
– professionisti iscritti alle relative Casse previdenziali;
Titolari di un reddito complessivo 2021 non superiore a € 35.000. Con il recente c.d. “Decreto Aiuti-ter” l’indennità in esame è stata aumentata di € 150 a favore dei predetti soggetti con un reddito complessivo 2021 non superiore a € 20.000.
I soggetti interessati sono tenuti a presentare entro il 30.11.2022 all’INPS/propria Cassa previdenziale un’apposita domanda.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Come sopra accennato, i soggetti che soddisfano le condizioni sopra esposte, per ottenere l'indennità una tantum sono tenuti a presentare un'apposita domanda all'INPS ovvero al proprio Ente previdenziale e assistenziale che ne verificano la regolarità e provvedono ad erogarlo sulla base del monitoraggio sull'utilizzo delle risorse disponibili.
In merito ai termini / modalità di presentazione:
i soggetti iscritti all'INPS devono presentare la domanda entro il 30.11.2022, utilizzando i consueti canali disponibili sul sito Internet dell'Istituto per i cittadini e per gli Istituti di Patronato.
In particolare la domanda è disponibile seguendo il percorso "Prestazioni e servizi" ; "Servizi" ; "Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche".
A tal fine l'accesso al servizio può essere effettuato tramite SPID, CIE (Carta d'Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi).
Una volta autenticato, il soggetto deve selezionare la categoria di appartenenza come sopra individuata;
i soggetti diversi dai precedenti devono presentare la domanda entro il 30.11.2022 alla propria Cassa previdenziale (CIPAG, Inarcassa, EPPI, CDC, ecc.) seguendo le modalità definite dalla singola Cassa.
Il soggetto iscritto contemporaneamente all'IVS / Gestione separata INPS e ad uno degli Enti di cui al D.Lgs. n. 509/94 (CDC, Inarcassa, CIPAG, ENPAM, ecc.) e D.Lgs. n. 103/96 (Casse Interprofessionali), dovrà presentare la domanda esclusivamente all'INPS.
Nella domanda il soggetto interessato è tenuto ad autocertificare:
la sussistenza dei requisiti richiesti sopra esposti (essere lavoratore autonomo / professionista iscritto alla Cassa previdenziale / assistenziale con reddito complessivo 2021 non superiore a € 35.000 ma superiore a € 20.000 ovvero non superiore a € 20.000, non percettore delle indennità di cui agli artt. 31 e 32, DL n. 50/2022);
di non avere presentato la domanda ad altra forma di previdenza obbligatoria, in caso di contemporanea iscrizione a diversi Enti previdenziali.
Il soggetto interessato deve inoltre:
allegare la fotocopia del documento d'identità in corso di validità e del codice fiscale;
indicare le coordinate bancarie o postali per l'accreditamento del beneficio.
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