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Finanziaria 2023

Novità fiscali nella legge di bilancio 2023:

Tra le principali novità fiscali si segnala:


  • nell’ambito del regime forfetario, di cui alla L. 190/2014, l’incremento a 85.000,00 euro il limite di ricavi e compensi e prevista la fuoriuscita immediata dal regime se i ricavi e i compensi superano 100.000,00 euro in corso d’anno;

  • l’istituzione di un’imposta sostitutiva di IRPEF e relative addizionali, pari al 15%, sul­la quota di reddito d’impresa o di lavoro autonomo maturato nel 2023 in ecce­denza rispetto al più elevato tra quelli del triennio precedente;

  • le soglie di ricavi per usufruire del regime di contabilità semplificata sono elevate a 500.000,00 euro, per le imprese che svolgono prestazioni di servizi, e a 800.000,00 euro, per le imprese che svolgono altre attività;

  • la modifica della disciplina del superbonus;

  • la reintroduzione della detrazione IRPEF del 50% dell’IVA pagata per l’acquisto case ad alta efficienza energetica in classe A o B da OICR immobiliari o imprese costruttrici delle stesse;

  • l’aumento a 8.000,00 euro del limite del c.d. “bonus mobili” per le spese nel 2023;

  • la proroga fino al 31.12.2025 del c.d. “bonus barriere 75%”;

  • la proroga dei crediti d’imposta per energia e gas a favore delle imprese per il I trimestre 2023, con un incremento della misura agevolativa;

  • per il bonus investimenti in beni strumentali, l’estensione dal 30.6.2023 al 30.9.2023 del termine “lungo” per effettuare gli investimenti in beni materiali 4.0 prenotati nel 2022;

  • la proroga al 31.12.2023 delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa gio­vani, da parte di soggetti “under 36” con ISEE non superiore a 40.000,00 euro;

  • la possibilità di rinegoziare i mutui ipotecari stipulati prima dell’1.1.2023 di importo non superiore a 200.000,00 euro e aventi tasso variabile al fine di ottenere l’appli­cazione di un tasso fisso, a determinate condizioni;

  • l’aumento al 6% dell’aliquota di ammortamento dei fabbricati strumentali per le im­pre­se operanti nel commercio di prodotti di consumo al dettaglio;

  • l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 16%, per la proroga della rideter­mi­nazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate ex art. 5 della L. 448/2001 possedute all’1.1.2023, estendendo il suo ambito di applicazione anche alle partecipazioni quotate. Viene prorogata anche la rivalutazione dei terreni (agri­coli e edificabili) posseduti all’1.1.2023 ex art. 7 della L. 448/2001 applicando la me­desima imposta sostitutiva;

  • la previsione di agevolazioni fiscali per l’assegnazione e cessione di beni ai soci, la trasformazione in società semplice delle società commerciali e l’estromissione dell’immobile strumentale dell’imprenditore individuale;

  • l’innalzamento, a decorrere dal 1.1.2023, del limite da 1.999,99 euro (soglia di 2.000,00 euro) a 4.999,99 euro (soglia di 5.000,00 euro) per il trasferimento di de­naro contante tra soggetti diversi;

  • la conferma dell’obbligo, per tutti i soggetti che effettuino l’attività di vendita di pro­dotti e di prestazione di servizi, anche professionali, di accettare pagamenti tra­mite carte di

  • pagamento (di debito, di credito e prepagate) a prescindere dall’im­porto del­la transazione.


Altre novità 2023:


  • il differimento al 30.6.2023 del termine per l’invio della dichiarazione IMU per l’an­no 2021 (sia per i soggetti “ordinari” sia per gli enti non commerciali);

  • la possibilità, per i soggetti che redigono il bilancio in base alle disposizioni del co­dice civile, di sospendere gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e im­ma­teriali anche nei bilanci 2023;

  • l’estensione della misura della “sterilizzazione delle perdite”, di cui all’art. 6 del DL 23/2020 convertito, alle perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31.12.2022;

  • la conferma per l’anno 2023, il divieto di emissione di fattura elettronica via SdI per le prestazioni rese verso persone fisiche. Tale divieto riguarda:

  • i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema TS, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare a detto Sistema (art. 10-bis del DL 119/2018);

  • i soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema TS, con riguardo alle fatture relative a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche (art. 9-bis co. 2 del DL 135/2018, che richiama il citato art. 10-bis del DL 119/2018);

  • il posticipo all’1.1.2024 (dall’1.1.2023) la decorrenza dell’obbligo di adempiere all’ob­­­­bligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica mediante invio al Sistema TS da parte dei soggetti che ne sono tenuti (farmacie, parafarmacie, ecc.);

  • nuovo limite delle prestazioni occasionali da 5.000 a 10.000 euro; in pratica dal 1° gennaio, l’utilizzatore potrà erogare compensi annui entro il limite di 10mila euro per la totalità dei prestatori, raddoppiato, pertanto, rispetto alla soglia di 5mila vigenti sino al 2022. Nessuna modifica, invece, al limite di 5mila euro compensi che ogni prestatore può percepire dalla totalità degli utilizzatori e di 2.500 euro dal singolo utilizzatore.

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