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Contribuenti forfetari: fattura cartacea/elettronica con o senza addebito del bollo

Dall'1.7.2022 i contribuenti forfetari si dividono in due categorie:

– obbligati all’emissione della fattura elettronica;

– tenuti all’emissione della fattura in formato cartaceo (per scelta è comunque possibile emettere fatture elettroniche).


Inoltre, dopo i recenti chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, l’addebito al cliente dell’imposta di bollo (€ 2) assume la natura di ricavo / compenso rilevante per la determinazione del reddito.


Le operazioni effettuate dai contribuenti forfetari non prevedono l’applicazione dell’IVA e le stesse sono contraddistinte dal codice natura“N2.2”. Per le operazioni di importo superiore a €77,47 è dovuta anche l’imposta di bollo (€2), da assolvere / versare in base al formato (cartaceo / elettronico) utilizzato per l’emissione della fattura. Con la recente Risposta 12.8.2022, n. 428 l’Agenzia delle Entrate ha risolto la questione relativa al trattamento reddituale applicabile all’imposta di bollo addebita in fattura al cliente da un contribuente forfetario precisando che:

  • il riaddebito al cliente dell’imposta di bollo, essendo il professionista il soggetto passivo ,fa parte integrante del suo compenso, con la conseguenza che risulta assimilato ai ricavi di cui al … comma 64 [dell’art. 1, Legge n. 190/2014] e concorre al calcolo volto alla determinazione forfetaria del reddito

L’importo dell’imposta di bollo addebitato in fattura al cliente assume, quindi, la natura di ricavo/ compenso per il cedente/ prestatore in regime forfetario e conseguentemente concorre alla determinazione forfetaria del reddito da assoggettare a imposta sostitutiva (15% - 5%). Ciò dovrebbe avere riflessi anche sull’applicazione del contributo integrativo / rivalsa Gestione separata INPS.


Con riferimento alle fatture emesse in formato cartaceo l’assolvimento dell’imposta di bollo avviene tramite l’acquisto dell’apposito contrassegno presso i rivenditori autorizzati.


Nella fattura elettronica, in sede di predisposizione della stessa, va evidenziato con un “SI” l’apposito campo denominato “Bollo Virtuale” ed è facoltà dell’emittente indicare l’ammontare dell’imposta dovuta. In merito al versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche.



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