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NOVITA' SPESOMETRO

In sede di conversione è stata disposta la non applicazione delle sanzioni di cui all’art. 11, commi 1 e 2-bis, D.Lgs. n. 471/97 (da € 250 a € 2.000 / € 2 per ciascuna fattura, entro il limite massimo di € 1.000 per ciascun trimestre) per l’errata trasmissione dei dati delle fatture emesse / ricevute per il primo semestre 2017, purché le comunicazioni siano effettuate correttamente entro il 28.2.2018. È stata prevista altresì la possibilità di trasmettere i dati con cadenza semestrale comunicando: - la partita IVA dei soggetti coinvolti nell’operazione / codice fiscale per i soggetti che non agiscono nell’esercizio di imprese, arti e professioni;

- data e numero della fattura; - base imponibile; - aliquota applicata, imposta e tipologia dell’operazione nel caso in cui l’imposta non sia indicata in fattura. È stata altresì “ripristinata” la possibilità di utilizzare e di conseguenza inviare i dati del c.d. “documento riepilogativo” per le fatture emesse / ricevute di importo inferiore a € 300 registrate cumulativamente ai sensi dell’art. 6, comma 1 e 6, DPR n. 695/96. In tal caso i dati da trasmettere comprendono almeno: - la partita IVA del cedente / prestatore per il documento riepilogativo delle fatture emesse; - la partita IVA dell’acquirente / committente per il documento riepilogativo degli acquisti; - la data e il numero del documento riepilogativo nonché l’ammontare imponibile complessivo e l’ammontare dell’imposta complessiva distinti secondo l’aliquota applicata. È infine disposto: - l’esonero per le Pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001, dalla comunicazione dei dati delle fatture emesse nei confronti dei consumatori finali; - l’esonero dalla comunicazione in capo ai produttori agricoli situati nelle zone montane di cui all’art. 9, DPR n. 601/73 con un volume d'affari non superiore a € 7.000, costituito peralmeno 2/3 da cessioni di prodotti agricoli.

In sede di conversione è previsto che per i soggetti che inviano i dati delle fatture emesse / ricevute tramite il Sistema di Interscambio (SdI), in caso di omessa / errata trasmissione dei dati è applicabile la sanzione di cui all’art. 11, comma 2-bis, D.Lgs. n. 471/97 (€ 2 per ogni fattura, entro il limite di € 1.000 per ciascun trimestre) anziché quella di cui al comma 1 del citato art. 11 (da € 250 a € 2.000). La sanzione è ridotta alla metà (limite di € 500) se la trasmissione (o l’invio corretto dei dati) è effettuata entro 15 giorni dalla scadenza.

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